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Pensione di vecchiaia marittimi: l’intervento della Corte Costituzionale

25 Luglio 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l’INPS chiarisce l’ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento – che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro – prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

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