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Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale della scuola

27 Ottobre 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

 

Arrivano le istruzioni per l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 18 del Decreto Lavoro per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024 (INAIL, circolare 26 ottobre 2023, n. 45).

L’INAIL ha fornito le istruzioni sull’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

In particolare, l’estensione della tutela, attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024, amplia la precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al D.P.R n. 1124/1965.

In sostanza, l’estensione della tutela INAIL riguarda il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie, sia quelle non paritarie. 

La nuova tutela assicurativa per l’anno scolastico 2023-24

Il D.L. n. 48/2023 stabilisce che le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 del medesimo decreto rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Ad esempio, la tutela del personale docente opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Nel caso degli alunni, vengono assicurati anche quelli della Scuola dell’infanzia, finora esclusi. Per quel che riguarda le attività, vi rientrano tutte quelle organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

In particolare, le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Comunque, ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
Peraltro, l’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Infine, la circolare in commento elenca le diverse modalità di assicurazione che risultano differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. 

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