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Bonus R&S: investimenti della committente estera incorporata

28 Febbraio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che devono ritenersi esclusi dal “bonus R&S”, per mancanza del requisito territoriale e del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2020 per conto della controllante estera, successivamente incorporata in esito ad operazioni di fusione inversa (Risposta 25 febbraio 2022, n. 90).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in materia di transizione ecologica, di innovazione tecnologica 4.0 e di altre attività innovative (cd. “bonus R&S”), previsto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), in presenza di operazioni societarie straordinarie.
In particolare, se rientrino tra gli investimenti agevolabili, quelli effettuati dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dalla commissionaria italiana per conto della propria controllante estera (olandese), tenuto conto del fatto che, con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 31 dicembre 2020, tutte le attività, passività e posizioni soggettive della committente (controllante) sono confluite nella commissionaria (controllata) a seguito di fusione per incorporazione inversa infra-gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato:
– che secondo la disciplina riguardante gli effetti della fusione (
art. 2504-bis, c.c.), la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Fino alla data di efficacia giudica della fusione, la società incorporante e la società incorporata restano due entità distinte; pertanto, nell’ipotesi in cui gli effetti dell’operazione straordinaria non siano stati retrodatati, sul piano fiscale, i soggetti partecipanti all’operazione mantengono autonomi periodi di imposta;
– che secondo la disciplina riguardante il “bonus R&S”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In merito agli effetti della fusione sul riconoscimento del “bonus R&S”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le operazioni di fusione, realizzate in uno dei periodi agevolati, non retrodatate ai fini contabili e fiscali, determinano la chiusura anticipata dell’esercizio delle società incorporate o fuse che costituisce, per queste ultime, un autonomo periodo d’imposta. Relativamente a tale periodo, in virtù dell’affermato principio di autonomia dei periodi di imposta agevolati, la società incorporata o fusa ha diritto al credito d’imposta in relazione ai costi eleggibili sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione di riorganizzazione ed imputabili a detto periodo secondo le regole generali di competenza fiscale del TUIR (art. 109).
In relazione alla ricerca commissionata, inoltre, ha chiarito che, in base alla disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020, la misura agevolativa è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta; di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere. Nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, ad un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, inoltre, la committente non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del presupposto della territorialità.
Nel caso esaminato, dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti tra la data del 1° marzo 2020 e quella di efficacia giuridica della fusione, imputabili a tale periodo secondo i criteri dettati dal TUIR (art. 109), né l’impresa commissionaria residente (incorporante), né l’impresa committente estera (incorporata) maturano il diritto al credito di imposta. In particolare, la seconda (committente estero) non può beneficiare dell’agevolazione fiscale per mancanza del presupposto di territorialità, e neanche la prima (commissionaria residente) per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l’impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.
Anche in caso di retrodatazione contabile e fiscale degli effetti della fusione, peraltro, l’agevolazione non sarebbe stata fruibile. In tal caso, infatti, gli investimenti agevolabili sostenuti dalle società incorporate o fuse fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione rilevano direttamente in capo al soggetto incorporante (o risultante dalla fusione) – sommandosi a quelli sostenuti in proprio da quest’ultimo – in quanto la retrodatazione evita l’insorgenza di un autonomo periodo d’imposta in capo alle società incorporate o fuse anche ai fini della spettanza del credito d’imposta. Quindi, in capo alla incorporante si sarebbero sommati i costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal 1° marzo 2020 fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione di fusione che risultano non ammissibili per la mancanza del presupposto della territorialità e dell’effettivo sostenimento degli oneri.

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